Applicare la Costituzione: mai più “fine pena mai”

  • Posted on: 2 April 2021
  • By: Anonimo (non verificato)

Gianluca Schiavon*
Giovanni Russo Spena**
 
“Basterebbe visitare una casa penale per constatare che le persone rinchiuse, dopo vent’anni, sono completamente abbrutite. Prolungata per tanto tempo, la pena detentiva porta a questo processo di deformazione.” Con queste parole il 25 gennaio 1947 Umberto Terracini esponeva il suo punto di vista in sede di Assemblea costituente sul sistema repressivo della Repubblica. Per riformare quel sistema, non a caso, proponeva la detenzione massima di quindici anni.
L’attesa della sentenza della Corte costituzionale in materia di ergastolo ostativo fa emergere, ancora una volta, una concezione dell’esecuzione penale contraria allo spirito costituzionale e alla Convenzione europea dei diritti dell’uomo. La concezione salviniana di “far marcire in galera” voluta da troppe persone contro troppe persone.
La lettera, ancor prima della interpretazione, dell’art. 27 comma III Costituzione non può consentire un trattamento sanzionatorio che si sostanzi in un “fine pena mai”. L’art. 4bis dell’ordinamento penitenziario, modificato in tempi di stragi di mafia, introdusse una presunzione inaccettabile in forza della quale per un novero ampio di delitti i condannati non possono avere accesso alla liberazione condizionale. Persone condannate risocializzate continuano a essere ristrette perché hanno il torto di non aver collaborato con le Procure della Repubblica.
Una simile presunzione è incostituzionale perché impedisce una equilibrata e concreta valutazione sul percorso di riabilitazione e ravvedimento dal Tribunale di Sorveglianza. L’effetto dell’annullamento normativo non è beneficiare, come continua a ripetere una pessima pubblicistica, i capimafia o i terroristi religiosi di chi sa quale privilegio. L’effetto consiste, invece, nel trattare con senso di umanità persone che hanno già scontato 26 anni di carcere duro, hanno adempiuto alle obbligazioni civili (come recita l’art. 176 del codice) sono state, e sono, oggetto di attenta valutazione di poliziotti, magistrati ed esperti in pedagogia e criminologia. Ergastolo ostativo, invece, non applicato a persone che, collaborando con l’amministrazione della giustizia, a fine pena sono ricadute nella consumazione di gravissimi reati. Collaborazione ha determinato il fenomeno, davvero controverso, del pentitismo.
Riteniamo che sia giunta l’ora di riportare la Costituzione, e la CEDU, nella espiazione anche per delitti gravi e associativi. Per fare questo riteniamo sia utile coinvolgere tutte le componenti fondamentali della amministrazione della giustizia: avvocati, magistrati requirenti, esperti e, soprattutto, giudici di sorveglianza. Proprio come avvenne quando tutte queste componenti unite riuscirono ad aprire brecce nel sistema autoritario e anticostituzionale del codice Rocco negli anni 70.
Ottima sarebbe, dunque, la declaratoria di incostituzionalità dell’ergastolo ostativo. La Consulta, però, non può riformare il sistema introducendo un sistema penale minimo: ci vuole la Sinistra di classe! Così come ci vuole la Sinistra per investire uomini e risorse nell’umanizzare la detenzione e al contempo per colpire i patrimoni, spesso transnazionali, del crimine organizzato.
Perché anche l’illecito e la sua punizione sono derivazioni della ingiustizia sociale e solo redistribuendo saperi, potere e risorse economiche a chi non le detiene si sottrae spazio alle mafie e ai fondamentalismi.
*Responsabile giustizia
** Responsabile area Democrazia e Diritti, PRC-S.E.
Da “Il Manifesto”