Rifondazione: prime valutazioni sul “ddl Cartabia” in materia di diritto penale

  • Posted on: 10 September 2021
  • By: Anonimo (non verificato)

Gianluca Schiavon*
Il disegno di legge presentato dalla Guardasigilli, approvato alla Camera il 3 agosto scorso, merita un approfondimento di dettaglio per l’ampio novero di modifiche del diritto penale sostanziale e processuale. Se il Partito avesse una rappresentanza parlamentare avremmo chiesto alle nostre elette e ai nostri eletti di esprimere voto contrario, tanto più in ragione del contestuale voto di fiducia chiesto d’embleé dal presidente del Consiglio Mario Draghi per forzare la mano di un Parlamento riottoso sotto la minaccia di perdere i fondi europei del PNRR. Il giudizio complessivo contrario, comunque, non si sofferma all’arcinoto abuso della questione di fiducia. Va attaccata l’idea che una riforma della Giustizia, in particolare in materia di diritto penale, sia doverosa per “attrarre gli investimenti” o “stimolare la concorrenza”.
Non si può, infatti, valutare la ‘riforma Cartabia’ se non la si inserisce nella cornice generale del piano elaborato dal Governo e avvallato dalla Commissione europea presieduta da Ursula Von der Leyen. Piano carente di fondi economici strutturali, inadeguato nelle risposte ai bisogni dei cittadini, totalmente errato nella destinazione delle risorse. Lo abbiamo detto, sostenuto e predicato: c’è bisogno di pubblico sia come amministrazione che come controllo qualificato. Al contrario, le scelte strategiche sono tutte volte a espandere il privato sociale o a privatizzare il regime della pubblica amministrazione. Non stupisce, dato il quadro, che i campioni di questo nuovo ‘riformismo’ siano due intellettuali e docenti universitari teorici di sussidiarietà e liberismo caritatevole il ministro di estrazione socialdemocratica Renato Brunetta e la ministra di estrazione cattolica Marta Cartabia.
Osservata da questo punto di vista, persino la sacrosanta applicazione del principio costituzionale della ragionevole durata del processo – ex art. 111 comma II – appare strumentalizzata alla definizione di un giudizio veloce purché sia. Senza eccedere nello scetticismo, non si comprende fino in fondo della istituzione ex novo dell’Ufficio del processo – art. 1 comma 26 del ddl –, finalizzato a “prestare assistenza ai fini dell’analisi delle pendenze e dei flussi delle sopravvenienze, del monitoraggio dei procedimenti di data più risalente” o a “fornire supporto al magistrato nell’accelerazione dei processi di innovazione tecnologica”. Ufficio del processo nel quale saranno assunti con contratto a termine laureati indifferentemente in legge, scienze politiche ed economia nell’illusione che la situazione sia congiunturale e che, dopo questa riforma, i procedimenti arretrati potranno essere smaltiti dalla miracolosa informatizzazione del processo penale e da un ‘efficientamento’ della burocrazia giudiziaria. Da un Governo che voglia tentare di risolvere la questione, la prima risposta logica sarebbe, invece, un piano straordinario di assunzioni non precarie per decine di giovani, in magistratura e nell’amministrazione della Giustizia (cancellieri, cancellieri esperti, funzionari).
L’applicazione dell’istituto della prescrizione è stato oggetto di un durissimo conflitto politico e, sullo sfondo, tra le corporazioni delle toghe. Si sostiene che questa causa di estinzione del reato non sia prevista negli ordinamenti anglosassoni o sia molto più selettiva e a lunga decorrenza nei principali ordinamenti continentali, da un lato, e, dall’altro, non sia comparabile il sistema italiano con un novero di reati tanto ampio e con l’obbligo costituzionale di esercizio dell’azione penale per i magistrati requirenti. Leggendo i dati di un meritorio rapporto sul processo penale Eurispes-UCPI – con un campione di quasi 14.000 processi – si ricava che, negli ultimi dieci anni, i procedimenti penali si sono allungati e che su dieci, solo due si concludono con sentenza.
La patologia della giustizia penale italiana non è, dunque, la prescrizione, ma l’uso soverchio del precetto penale. La soluzione, dal punto di vista giuridico, ha lasciato qualche perplessità perché una causa di estinzione del reato non “cessa definitivamente con la sentenza di primo grado”, come scritto nel proposto nuovo art. 161 bis del codice penale, a meno da non confondere il diritto sostanziale col diritto processuale cioè la sussistenza di un diritto a punire da parte dello Stato e le procedure per esercitarlo. La invenzione di una nuova causa di improcedibilità dell’azione penale – proposto nuovo art. 344 bis del codice di procedura – non pare in concreto abnorme anche in ragione dell’uso di ricorsi in appello volti solo a guadagnare tempo. Essa scatta decorsi due anni da che la sentenza di primo grado perviene in Corte d’appello e un anno da che la sentenza d’appello giunge in Corte di Cassazione ed è previsto un novero di eccezioni per i delitti più gravi.
La prescrizione o l’improcedibilità sono rimedi necessari in un sistema ‘panpenalistico’ nel quale, infatti, va aperto un procedimento penale per l’uccisione di un canarino, per l’ubriachezza in luogo pubblico ovvero per l’attacchinaggio fuori dagli spazi in campagna elettorale. I primi a utilizzare la prescrizione sono proprio i PM che lasciano ‘giacere’ i procedimenti penali bagattelari negli archivi delle Procure della Repubblica. Questa soluzione, empiricamente giusta, crea una situazione intollerabilmente arbitraria e casuale. Un identico fatto storico illecito, infatti, può portare a una prescrizione in indagini in un Tribunale con uno ponderoso carico di lavoro, mentre in un Tribunale meno oberato di fascicoli a un processo con la condanna.
La stortura non può essere scaricata completamente sulle spalle delle Procure subordinandole al Parlamento che, come recita il ddl all’art. 1 comma 9, individua “criteri di priorità trasparenti e predeterminati […] al fine di selezionare le notizie di reato da trattare con precedenza rispetto alle altre”. Su questo punto di rilievo costituzionale si rimanda alle osservazioni di Giovanni Russo Spena pubblicate su Left il 30 luglio 2021. Non può bastare neppure la modifica della procedibilità di molti reati – con pena detentiva non superiore a due anni nel minimo – a querela di parte e la previsione della remissione tacita della stessa in caso di mancata presentazione davanti al giudice perché queste scelte, al massimo, sfoltiscono le udienze non l’attività di indagine.
Una classe politica seria non vuole limitare l’autonomia della magistratura requirente, pur non poco screditata dopo lo scandalo Palamara, si pone come primo obbiettivo un processo ampio e ragionato di depenalizzazioni spostando, come fece la legge n. 689 nel lontano 1981, gli illeciti sul piano amministrativo anche, ove necessario, adeguando il trattamento sanzionatorio. Non sfugge che il ‘governo dei migliori’ non abbia voluto percorrere questa strada, permeato, com’è, di un triplice populismo: quello reazionario salviniano, quello qualunquista grillino e quello tecnocratico draghiano. Non stupisce che, al di là delle schermaglie di facciata, neanche sul tema giustizia penale il blocco populista si sia incrinato. Sussistevano alcune opzioni facili e immediate per andare nella direzione di un diritto penale ‘liberale’: la riscrittura della legittima difesa e dell’eccesso colposo (artt. 52 e 55 del codice sostanziale) violentati dal duo Salvini/Bonafede, la depenalizzazione dei delitti di blocco stradale, ferroviario e in navigazione che, se compiuti da più persone, sono puniti con la reclusione addirittura da due a dodici anni.
Resta abbandonata a sé stessa, disciplinata da un decreto legislativo datato, l’attività processuale avanti ai Giudice di pace, quasi fosse fuori dalla giurisdizione ordinaria, mentre andrebbe disciplinata nel codice di procedura penale e riportata a maggior uniformità. Il ddl non se ne occupa anche se questi giudici non togati hanno un’attività significativa, non fosse altro per sanzionare la ingiusta fattispecie di ingresso e soggiorno illecito in Italia. Nell’ambito della giurisdizione del Tribunale pare poco funzionale la introduzione di una udienza in camera di consiglio con funzione di ‘filtro’ per i procedimenti per i reati meno gravi, a citazione diretta. Lo strumento quasi certamente non snellirà il processo, come, in concreto, non snellisce il processo lo svolgimento dell’udienza preliminare per i delitti più gravi.
Non sfugge il fatto che rispetto al predecessore, peggior Ministro della Giustizia della storia repubblicana, Marta Cartabia appaia come un faro di illuminismo giuridico. Le buone intenzioni, e le buone letture, dell’ex Presidente della Consulta sono rimaste, tuttavia, l’oggetto di seminari e commissioni accademiche, mentre la gestione sociale classista contraria alla manifestazione del dissenso attraverso il diritto penale è rimasta invariata.
Non vogliamo sottacere i dati positivi del ddl: il recepimento del principio di derivazione costituzionale e dalla Carta europea dei diritti dell’uomo in forza del quale non si va a processo senza elementi che consentano una ragionevole previsione di condanna.  Il principio influirà sulle decisioni del giudice su una richiesta di archiviazione o su una di rinvio a giudizio, ma sul fondo resta il problema del buono o cattivo lavoro della Procura e della polizia giudiziaria in sede di indagini. Vedremo se questa modifica testuale del codice di rito riuscirà a far dimenticare a tanti difensori e a tanti imputati italiani l’affermazione del personaggio del capolavoro kafkiano, l’avvocato Huld: “tu fraintendi la situazione, la sentenza non viene ad un tratto, è il
processo che a poco a poco si trasforma in sentenza”.
Vedremo, inoltre, se il principio impatterà sull’adozione delle misure cautelari personali più afflittive, in particolare la custodia cautelare. Non sfugge il fatto che il carcere preventivo in alcune indagini è usato come ‘corroborante’ delle indagini stesse anche in assenza delle esigenze cautelari tanto nette da limitare al massimo livello la libertà personale. Sono ancora troppe oltre 31.000 misure di custodia cautelare in un anno specie se raffrontate alle sentenze con cui viene accertata l’ingiusta detenzione. Si può criticare la strumentalità della proposta di referendum sottoscritto da una delle principali forze reazionarie, come la Lega, e anche dai Radicali, non il problema che la sussistenza del pericolo attuale e concreto di reiterazione del reato è spesso valutata in maniera ampia proprio nei confronti di incolpati con fragilità sociali, senza lavoro, con dipendenze.
Positivo è anche il favor ai riti alternativi come il patteggiamento, l’abbreviato e il raddoppio del termine per il procedimento per decreto.
Positiva è la delega per introdurre una disciplina organica circa la giustizia riparativa con accesso a programmi mirati all’emenda dell’individuo sia in fase di cognizione che di esecuzione della pena “senza preclusioni in relazione alla fattispecie di reato e alla sua gravità”. Il sistema penale costituzionale ai sensi dell’art. 27 comma II deve essere per tutti i condannati, nessuno escluso, rivolto alla risocializzazione. Giusto questo principio non si può ammettere nell’ordinamento l’ergastolo ostativo, da un lato, ma, dall’altro, non si può nemmeno perpetuare la gravissima situazione di sovraffollamento delle carceri italiane che, al culmine dell’emergenza COVID, ha determinato focolai tra detenuti e addetti. La ministra su questo sembra orientata ad investire risorse umane e predisporre anche la formazione di nuove figure professionali che favoriscano la fuoriuscita dal sistema fallimentare di punizione ‘carcerocentrico’.
Abbiamo la quasi certezza che il nuovo approccio non verrà sostenuto da personaggi politici sostenitori della esistenza di persone “da far marcire in carcere”, ma l’autorevolezza di Marta Cartabia e della giurisprudenza costituzionale recente può invertire la tendenza sul piano culturale. Molto più complicato è il piano applicativo perché necessita della condivisione dell’approccio anche da parte della Magistratura. Senza il contributo fondamentale delle magistrate e dei magistrati, purtroppo troppo frequentemente affetti da individualismo giudiziario, la trasformazione, per esempio, della sanzione sostitutiva alla pena detentiva da semidetenzione in semilibertà sarà stata solo una variazione nominalistica.
 
*Responsabile giustizia, Partito della Rifondazione Comunista – Sinistra Europea